One Health, due nuovi decreti rafforzano formazione e sorveglianza veterinaria

02 febbraio 2026

Nei giorni precedenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due provvedimenti del Ministero della Salute che intervengono su formazione degli operatori e monitoraggio delle malattie animali, a continuo sostegno dell'approccio One Health: il decreto 23 dicembre 2025, che introduce modifiche al decreto 6 settembre 2023 relativo alle modalità di erogazione dei programmi formativi sul sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429; il decreto 13 gennaio 2026, che dispone l’adozione del programma di sorveglianza dell’Unione europea per l’influenza aviaria per gli anni 2025-2027.

Il primo decreto interviene sulle modalità di erogazione dei programmi formativi obbligatori in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, modificando il provvedimento del 6 settembre 2023. Operativamente parlando, la principale novità riguarda lo slittamento delle scadenze: l’obbligo di completare il primo ciclo formativo viene prorogato al 31 dicembre 2026, concedendo più tempo agli operatori del settore zootecnico per adeguarsi ai requisiti previsti. Parallelamente, il provvedimento introduce semplificazioni amministrative sugli adempimenti legati alla formazione, con l’obiettivo di rendere più agevole la partecipazione ai corsi e ridurre il carico burocratico per allevatori, trasportatori e professionisti degli animali. La frequenza dei programmi resta comunque una condizione necessaria per la registrazione o il mantenimento delle attività nel sistema di identificazione e registrazione, confermando la formazione come leva centrale per rafforzare la prevenzione sanitaria e la tracciabilità lungo la filiera.

Il programma adottato dal secondo provvedimento, invece, prevede attività strutturate di sorveglianza su pollame e uccelli selvatici, con campionamenti periodici e analisi di laboratorio per individuare precocemente la presenza dei virus; oltre alle forme ad alta patogenicità, verranno monitorati anche i ceppi a bassa patogenicità, in particolare i sottotipi H5 e H7, che possono evolvere e rappresentare un rischio sanitario. L’approccio è basato sulla valutazione del rischio e concentra i controlli nelle aree e nei periodi più esposti, come quelli interessati dalle rotte migratorie; i dati raccolti confluiscono nei sistemi europei di monitoraggio, rafforzando la capacità di lettura condivisa del quadro epidemiologico. In caso di positività, sono previste misure immediate di contenimento, tra cui restrizioni ai movimenti, rafforzamento della biosicurezza e istituzione di zone di protezione e sorveglianza, per limitare la diffusione del virus e l’impatto sugli allevamenti.

DECRETO 23 dicembre 2025 - Modifiche al decreto 6 settembre 2023, concernente «Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429

DECRETO 13 gennaio 2026 Adozione del programma di sorveglianza dell'Unione europea per l'influenza aviaria per gli anni 2025-2027