Nuovi limiti UE per le micotossine nei mangimi
La Commissione Europea ha ufficialmente pubblicato la nuova Raccomandazione (UE) 2026/1801, che va a ridefinire le strategie di controllo e i valori di riferimento per specifiche micotossine nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Il documento, che andrà a sostituire integralmente le precedenti raccomandazioni 2006/576/CE e 2013/165/UE, nasce dalla necessità di allineare la legislazione comunitaria alle più recenti (e stringenti) evidenze scientifiche fornite dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Infatti, negli ultimi anni, EFSA ha adottato una serie di pareri scientifici focalizzati sui rischi per la salute animale derivanti dall'esposizione a pericolosi metaboliti fungini: gli studi condotti tra il 2017 e il 2023 hanno dimostrato che l'impatto tossicologico di sostanze come il deossinivalenolo (DON), lo zearalenone, l'ocratossina A, le tossine T-2/HT-2 e le fumonisine è superiore a quanto stimato in passato. Infatti, il gruppo CONTAM ha individuato effetti avversi cronici, quali inappetenza e mancato aumento di peso negli animali, portando a una drastica riduzione delle soglie di tolleranza per specie sensibili come cavalli, pollame e ruminanti: di conseguenza, per garantire un elevato livello di protezione, la Commissione Europea ha ritenuto indispensabile aggiornare i parametri di sicurezza.
Il provvedimento introduce un approccio integrato e preventivo a 360 gradi per la filiera mangimistica:
- analisi simultanea e co-occorrenza: gli Stati membri devono promuovere il monitoraggio simultaneo di tutte le principali micotossine sullo stesso campione, così da valutare il grado di "occorrenza concomitante", ovvero il rischio legato alla presenza contemporanea di più tossine, che può generare effetti tossici sinergici sul bestiame;
- integrazione nei piani HACCP: i nuovi valori di riferimento dovranno essere applicati attivamente nei sistemi di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) degli operatori. Questo consentirà agli operatori di determinare i "limiti critici" che discriminano tra materie prime accettabili e inaccettabili e di adottare immediate misure precauzionali;
- banca dati centralizzata: Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri e gli operatori dovranno trasmettere all'EFSA i dati di monitoraggio dell'anno precedente, standardizzati secondo le linee guida europee, per popolare un'unica banca dati continentale sui contaminanti chimici;
- aggiornamento dei valori di riferimento: l’allegato della raccomandazione riporta, per ogni micotossina considerata, i valori aggiornati per materie prime e per mangimi completi. Per i mangimi complementari, il valore di riferimento dovrà essere calcolato in proporzione al loro utilizzo nella razione giornaliera, senza che i valori di riferimento fissati per un mangime completo siano superati. Inoltre, gli operatori che immettono sul mercato mangimi complementari con livelli di micotossine superiori ai valori di riferimento applicabili ai mangimi completi dovranno fornire all'acquirente informazioni scritte chiare e dettagliate sul tenore esatto di micotossine riscontrato e all’utilizzatore finale le istruzioni d'uso precise (quota massima di mangime complementare da inserire nella dieta giornaliera per garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza).
Per consentire alle aziende di adeguare i propri processi produttivi e contrattuali, la raccomandazione si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2027, data in cui entreranno in vigore i nuovi valori di riferimento per la quasi totalità dei mangimi completi e delle materie prime; i limiti specifici relativi a granoturco, sorgo, soia e girasole (e relativi prodotti derivati) si applicheranno invece dal 1° ottobre 2027.
Raccomandazione (UE) 2026/1801 della Commissione, del 24 luglio 2026, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine nei mangimi