Bruxelles pubblica orientamenti sulla Direttiva Uccelli

31 agosto 2026

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento di orientamento sul regime generale di protezione delle specie di uccelli selvatici, dedicato all’applicazione degli articoli 5 e 9 della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE). Il testo fornisce agli Stati membri, alle autorità competenti e agli operatori interessati un quadro interpretativo comune per garantire una corretta applicazione delle norme europee sulla conservazione dell’avifauna, favorendo un’applicazione più coerente della normativa in tutta l’Unione europea e tenendo conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’UE. Il documento mira inoltre a offrire maggiore chiarezza nella gestione dei casi in cui attività umane possono interferire con la presenza e la riproduzione degli uccelli selvatici.

Il documento richiama in particolare il ruolo dell’articolo 5 della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce un sistema generale di protezione applicabile a tutte le specie di uccelli selvatici contemplate dalla normativa europea. La Commissione ribadisce che gli Stati membri devono adottare misure efficaci per vietare:

  • l’uccisione o la cattura deliberata degli esemplari;
  • la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e uova;
  • la raccolta delle uova in natura;
  • il disturbo intenzionale degli uccelli, soprattutto durante il periodo riproduttivo e nella fase di dipendenza dei giovani;
  • la detenzione di specie per le quali sono vietate cattura e caccia.

La tutela prevista dalla Direttiva non è limitata alle specie rare o a rischio, ma si estende a tutte le specie di uccelli selvatici incluse nel suo ambito di applicazione. Le nuove indicazioni della Commissione si concentrano anche sulla gestione delle attività che possono interferire con la presenza dell’avifauna, come interventi forestali, opere infrastrutturali, manutenzioni edilizie, pratiche agricole o altre trasformazioni del territorio: in questi casi, la valutazione deve basarsi sull’effettivo impatto dell’intervento rispetto agli obiettivi di conservazione della specie interessata, evitando di considerare automaticamente ogni attività umana come una violazione della normativa.

Particolare attenzione viene dedicata anche all’articolo 9 della Direttiva Uccelli, che disciplina la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe al regime di protezione; la Commissione ricorda che tali eccezioni non rappresentano una possibilità generale di sottrarsi alle norme di tutela, ma possono essere applicate soltanto quando ricorrono condizioni precise e dimostrabili, come l'assenza di alternative soddisfacenti. Inoltre, la deroga deve perseguire una delle finalità previste dalla Direttiva e le misure adottate devono essere proporzionate e sottoposte a controllo; tra le motivazioni ammesse rientrano, ad esempio, esigenze legate alla salute e sicurezza pubblica, la prevenzione di gravi danni alle colture o ad altre attività, la ricerca scientifica e gli interventi di conservazione. 

Altro aspetto importante riguarda il rafforzamento del ruolo delle valutazioni tecniche e scientifiche nelle decisioni amministrative: infatti, gli Stati membri sono chiamati a garantire che autorizzazioni, piani di gestione e provvedimenti in deroga siano supportati da informazioni aggiornate sulla distribuzione delle specie, sul loro stato di conservazione e sugli effetti delle attività previste. L’approccio indicato dalla Commissione punta quindi a conciliare due esigenze: da una parte una protezione efficace della biodiversità europea, dall’altra strumenti chiari per gestire situazioni concrete sul territorio.

Questo documento rappresenta quindi un ulteriore passo verso una maggiore uniformità nell’applicazione della Direttiva Uccelli, rafforzando il principio secondo cui la conservazione delle specie deve essere garantita attraverso prevenzione, pianificazione e decisioni basate su solide evidenze scientifiche.

Documento di orientamento sul regime generale di protezione delle specie di uccelli — articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli