Nuove regole UE sulle emissioni in zootecnia

16 ottobre 2026

La Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2260, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/75/UE per quanto riguarda le condizioni uniformi per le norme operative negli allevamenti di pollame e suini. La direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali costituisce il principale riferimento europeo per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento prodotto da determinate attività industriali e zootecniche e il suo obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso misure volte a prevenire o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo. Il nuovo provvedimento si inserisce nel percorso di aggiornamento di tale normativa, avviato con la direttiva (UE) 2024/1785, e mira a definire condizioni operative omogenee per gli allevamenti interessati, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività zootecniche.

In particolare, l’attenzione è rivolta alle emissioni di ammoniaca in atmosfera e alle escrezioni di azoto e fosforo, sostanze che possono compromettere la qualità dell’aria e delle acque e incidere sugli ecosistemi. Le nuove disposizioni puntano a uniformare gli approcci adottati dagli Stati membri, favorendo una gestione più coerente delle attività di allevamento sotto il profilo ambientale. Il quadro aggiornato prevede un regime specifico per gli allevamenti di suini e pollame interessati dalla disciplina e propone condizioni operative comuni volte a rendere più omogenea l’applicazione delle prescrizioni europee, tenendo conto delle caratteristiche del settore zootecnico.

Dal punto di vista tecnico, le indicazioni operative riguardano innanzitutto la gestione nutrizionale, con formulazioni delle razioni calibrate sulle esigenze degli animali e sulle diverse fasi produttive, per ridurre l’escrezione di azoto e fosforo. Tra le pratiche previste rientrano l’alimentazione per fasi e il contenimento del tenore di proteina grezza, attraverso diete bilanciate in aminoacidi. Le prescrizioni interessano inoltre la progettazione e la gestione dei ricoveri, per limitare le emissioni di ammoniaca, metano e polveri, e la gestione degli effluenti, dalla raccolta allo stoccaggio, fino all’eventuale trattamento e distribuzione sui terreni. Sono previste anche indicazioni per lo stoccaggio degli animali morti e per il monitoraggio delle prestazioni ambientali. Le tecniche adottate possono variare, purché garantiscano il livello di protezione ambientale richiesto.

L’introduzione delle nuove disposizioni è prevista progressivamente tra il 2030 e il 2032, in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni degli allevamenti interessati, così da consentire agli operatori di prepararsi ai nuovi requisiti e di valutare gli eventuali adeguamenti necessari alle pratiche gestionali. Per gli allevatori sarà quindi importante seguire gli sviluppi applicativi e le indicazioni delle autorità nazionali, così da individuare per tempo gli obblighi pertinenti alla propria attività. La decisione rappresenta un ulteriore passaggio nell’evoluzione della normativa europea sulle emissioni zootecniche, con l’obiettivo di conciliare la sostenibilità ambientale degli allevamenti con la necessità di garantire condizioni operative chiare e uniformi in tutta l’Unione europea.

Decisione di esecuzione (UE) 2026/2260 della Commissione, dell’8 ottobre 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda condizioni uniformi per le norme operative per l’allevamento di pollame e suini